Il cosiddetto “Bonus facciate”
introdotto nella Manovra 2020 ha fatto felici moltissimi italiani. Si tratta di
un beneficio fiscale decisamente vantaggioso, una detrazione pari al 90% delle
spese sostenute per lavori sulle facciate di case e condomini.
Per poter avere diritto al Bonus facciate dovrete essere
lavoratori dipendenti o pensionati o autonomi. L’incentivo, come il Bonus
ristrutturazioni e l’Ecobonus, verrà
suddiviso in 10 rate annuali di pari importo da utilizzare
in fase di dichiarazione dei redditi.
Visto che in tanti ce lo state chiedendo in queste settimane,
vogliamo però fare chiarezza su quali sono davvero gli immobili che rientrano
nell’agevolazione e chi i beneficiari del bonus.
Immobili interessati
Gli immobili per cui potrete chiedere il Bonus
facciate sono i seguenti:
- quelli
situati in zona “A”, cioè nel centro
storico, ovvero le parti del territorio interessate da agglomerati urbani
che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi;
- quelli
situati in zona “B”, in genere zone
adiacenti al centro storico, ovvero le parti del territorio totalmente o
parzialmente edificate, e cioè quelle in cui la superficie coperta degli
edifici esistenti non sia inferiore a un ottavo, cioè al 12,5%, della
superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia
superiore a 1,5 mc/mq.
Cosa rientra nella facciata
I lavori che beneficiano del Bonus Facciate
sono quelli eseguiti sia sulle facciate esterne che
su quelle interne, intese appunto come parti dell’involucro esterno
di un fabbricato, ovvero l’insieme delle sue mura perimetrali che rientrano
sempre nelle proprietà comuni condominiali. Non ha quindi rilevanza che
l’affaccio sia su strada esterna o su cortile/giardino interno. Entrambe le
facciate potranno beneficiare del bonus.
Rientrano nel bonus i costi sostenuti per le
“strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”, inclusi quelli di tinteggiatura o sola
pulizia della facciata. Restano invece esclusi dal bonus le spese relative a
tutto ciò che sta “sotto” alla facciata, e cioè cavi, pluviali e impianti vari.
Quali spese sono detraibili
Le spese detraibili sono quelle per materiali ovviamente, ma anche per onorari professionali, occupazione
del suolo pubblico e tutto quanto collegabile, perché
necessario, all’esecuzione dei lavori stessi.
Un aspetto molto importante da considerare è
che se i lavori di rifacimento della facciata non sono di sola pulitura o tinteggiatura ma
riguardano invece anche interventi rilevanti dal punto
di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i lavori beneficiano
anche dell’Ecobonus e/o del Bonus Ristrutturazioni:
il Bonus Facciate, dunque, è cumulabile con l’Ecobonus per il
risparmio energetico e/o con il Bonus Ristrutturazioni.
Cosa succede se pagate in 10 anni
Nel caso in cui affidiate i lavori di
rifacimento delle facciate a un’impresa che pratica modalità di pagamento fino
a 10 anni, il pagamento all’impresa va effettuato nel 2020 dal condominio o dal
proprietario per il tramite della banca o della società finanziaria a cui vi
sarete rivolti, alla quale il condominio rimborserà l’importo finanziato anche
negli anni successivi all’esecuzione dei lavori, al loro collaudo e alla
emissione della fattura, consentendo dunque di conservare il diritto alla
detrazione.